Giurisdizione esclusiva del 1923


Giurisdizione esclusiva: Riforma del 1923 

Giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo fu attribuita come capacità di conoscere in via incidentale di posizioni del diritto soggettivo. Era  fatta eccezione per le questioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone e la querela di falso. Difatti, tali materie rimanevano sempre riservate al giudice ordinario.

In alcune materie, al giudice amministrativo fu attribuita la possibilità di conoscere e giudicare in via principale anche in tema di diritti soggettivi. (Giurisdizione esclusiva)

Fu inoltre superata la distinzione fra 4° e 5°Sezione del Consiglio di Stato.

Nella ipotesi di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo dispone dei poteri di cognizione e di decisione. Tali poteri gli spettano nel caso di giurisdizione sugli interessi legittimi.

Si possono avere casi di giurisdizione esclusiva nei quali il giudice amministrativo esercita solo una giurisdizione di legittimità. Tuttavia, esistono anche casi di giurisdizione esclusiva nei quali il giudice amministrativo esercita una giurisdizione estesa al merito.

Al giudice amministrativo è preclusa la cognizione di questioni inerenti allo stato e alla capacità delle persone o di questioni di falso.