Danno da sinistro stradale


Danno e sinistro stradale spesso vengono correlati da una serie di circostanze inevitabilmente negative. I tempi in cui la responsabilità della P.A. veniva ricondotta nello schema giuridico dell’art. 2043 c.c., interpretato alla luce dell’insidia o trabocchetto, possono considerarsi sicuramente e definitivamente ormai superati o comunque rinnovati.

Superamento dell’art. 2043 c.c. con l’art. 2051 c.c.

Oggi, pertanto, in caso di danno alle cose o persone causate da una buca presente sul manto stradale è destinato a trovare applicazione l’art. 2051 c.c.. Tale istituto configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Questa è basata sul presupposto rappresentato dalla possibilità concreta per l’ente, riguardo all’estensione della rete stradale di riferimento e di sua competenza, di esercitare un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi.

L’art. 2051 c.c. statuisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato  dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Con la sentenza del 23.01.09 n. 1691, la Terza Sezione Civile della Cassazione, si schiera ancora una volta a favore dell’applicabilità del disposto di cui all’art. 2051 c.c. alle ipotesi di danno cagionato da beni appartenenti al demanio pubblico, escludendo, con riferimento a tale disciplina, l’operatività del criterio dell’insidia o del trabocchetto.

Corte Costituzionale e pronuncia n. 156/1999

Tale indirizzo, oggi consolidato in giurisprudenza, fu inaugurato dalla Corte Costituzionale con la nota pronuncia n. 156/1999. In tale sede venne affermato, infatti, il principio secondo cui alla P.A. non era applicabile la disciplina normativa dettata dall’art. 2051 c.c. solo allorquando “sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”.

Secondo tale pronuncia, il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. agli Enti pubblici, cui è demandata la manutenzione e cura di determinati beni, va, pertanto, individuato nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, non escludibile sulla scorta dell’asserita notevole estensione del bene e sull’uso generale e diretto da parte dei terzi.

Cassazione e adeguamento alla Consulta

L’orientamento della Consulta viene condiviso dalla Cassazione, la quale sottolinea come sia necessario far riferimento anche “alle caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che connotano il manto stradale in quanto esse acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato” (Cass. Civ., Sez. III, 20 febbraio 2006, n° 3651; Cass. Civ., Sez. III, 06 luglio 2006, n° 15384).

Il principio della presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall’art. 2051 c.c., è applicabile, pertanto, anche nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale. Questo anche se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi.

Superamento del precedente indirizzo giurisprudenziale

Si ritiene, pertanto, superato il precedente indirizzo giurisprudenziale. La notevole estensione del bene pubblico “strada” e l’uso continuo esercitato dalla collettività equivalgono ad una generalizzata irresponsabilità dell’Ente Pubblico, cui ne è demandata la custodia. Sussiste la responsabilità che poteva, invece, configurarsi, alla stregua del disposto di cui all’art. 2043 c.c., solo ove si fosse verificato un danno collegato ad una situazione di pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente imprevedibile.

In assenza di danno, legato a situazioni ascrivibili ad insidia o trabocchetto, non solo il danneggiato non poteva avvalersi della disciplina prevista dall’art. 2051 c.c., ma neppure avrebbe potuto invocare l’applicabilità del disposto generale di cui all’art. 2043 c.c., data l’assenza di un pericolo occulto. La circostanza che si tratti della rete stradale contenuta nella perimetrazione del centro abitato è sintomatica della sussistenza di una possibilità effettiva di sorveglianza e comporta l’applicazione dell’art. 2051 c.c. nei confronti del Comune.

La totale assenza di iniziativa da parte del Comune di ripristinare il manto stradale è una mancanza fondamentale ai suoi doveri e al principio di buona amministrazione.“Il Comune risponde ex art. 2051 c.c. dei danni per infiltrazioni, causati da mancata manutenzione della strada demaniale” (Tribunale di Sanremo, 8 luglio 2002).