Prescrizione decennale dell’indennità di disoccupazione e illegittimità della pretesa creditoria dell’Ente Previdenziale


A seguito di provvedimento amministrativo per una presunta indennità di disoccupazione che l’INPS riteneva non legittima, il ricorrente esperiva ricorso amministrativo presso l’Ente di Previdenza onde risolvere la questione senza adire il giudice ordinario. In ragione del silenzio dell’INPS, l’odierno ricorrente promuoveva ricorso ex art. 442 c.p.c. presso il Tribunale di Lecce – sezione Lavoro – al fine di far valere le proprie ragioni. In particolare, veniva eccepita
la prescrizione decennale del credito e l’infondatezza dello stesso, chiedendone l’estinzione ovvero la inesigibilità. L’Ente di Previdenza non si costituiva in giudizio presso il Giudice di prime cure rimanendo contumace nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo.

Accoglimento

Il ricorso veniva accolto dall’On.le Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1117/2020 emessa in data 03/06/2020 “per intervenuta estinzione del credito azionato dall’Istituto, stante il decorso del termine prescrizionale decennale”. Difatti, trascorsi tali termini, la richiesta di restituzione di somme già erogate è da ritenersi illegittima. Nel caso di specie il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione andava individuato a partire dall’anno 2003. Di conseguenza, la richiesta dell’INPS, avvenuta nel 2017, è giunta ben oltre il termine di prescrizione ex art. 3, c. 9, legge n. 335/95 e, di conseguenza, ogni pretesa creditoria è prescritta.

Motivazioni

In particolare, il Giudice di Prime Cure specificava che “a prescindere da ogni altra considerazione circa il merito e la fondatezza della richiesta di restituzione delle somme, il credito azionato dall’Istituto deve intendersi prescritto, essendo decorsi più di dieci anni dalla maturazione dello stesso e non risultando ulteriori atti interruttivi della
prescrizione”. Infine, l’eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo. Ne consegue che, a fronte di una eccezione di prescrizione, colui
nei cui confronti viene sollevata non ha l’onere di proporre una contro eccezione di interruzione della prescrizione, ma di allegare e provare la sussistenza dell’atto interruttivo, qualora detta prova non risulti già acquisita, nel primo passaggio processuale successivo alla formulazione dell’eccezione di prescrizione. (cfr. Trib. Lecce Sezione Lavoro, sentenza n. 1117/2020).

Conclusioni

Alla luce delle superiori argomentazioni, si può, quindi, concludere che è da ritenersi illegittimo un provvedimento amministrativo emanato oltre il termine decennale di prescrizione. Pertanto, la conseguente pretesa creditoria è da ritenersi infondata per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere.