Ordinamento giuridico


Ordinamento giuridico e Stato

Un ordinamento giuridico è un complesso di norme mentre lo Stato presenta un ordinamento giuridico connotato da una caratteristica particolare, ovvero è dotato di autorità. Parlare di  Stato implica, quindi, considerare il diritto costituzionale come sua branca del diritto. Si conferisce autorità o potere, ma logicamente un potere non illimitato ma limitato e reso razionale dal diritto. Ciò che contraddistingue il potere dello stato dalla mera forza bruta non è il contenuto.

La differenza tra autorità legalizzata dello stato e forza bruta e irrazionale è la forma, la derivazione, la razionalità. Quindi i cittadini si sottopongono a tale potere perché è razionale, limitato dal diritto, regolato da norme giuridiche. Il diritto costituzionale studia appunto questa autorità, la sua organizzazione, i suoi limiti, i suoi fini e gli organi che la esercitano. Storicamente le legittimazioni del potere statale sono state diverse. La prima risale a due secoli fa, con l’opera di un costituzionalista francese, Benjamin Constant, considerato padre del liberalismo moderno.

Benjamin Constant

Constant fece un’affermazione di rilevante importanza: «Il potere deve avere contestualmente una duplice legittimazione: per quanto riguarda la sua origine (modalità con cui sorge) e sotto il profilo di come si esercita».
Questa è sostanzialmente una sintesi tra due legittimazioni dottrinarie. Quella di Rosseau sull’origine e quella di Montesquieu sull’esercizio. Nessuna delle due è sufficiente da sé, ma devono concorrere; infatti se, per esempio, il potere dello Stato passa dalle mani di un monarca assoluto a quelle di un’assemblea rappresentativa, che però non ha limiti, non si hanno garanzie nell’esercizio del potere.