Condotta penale


Elemento costitutivo del reato

Essa indica il comportamento del soggetto che pone in essere un crimine ed è considerato tipico della norma per la realizzazione della fattispecie penale. La condotta non può esaurirsi solo nel movimento corporeo. Esso deve essere correlato e valutato alla luce della psiche e consapevolezza dell’agire del reo.

Diverse definizioni

La condotta è stata variamente definita come volontà che si realizza, movimento corporeo cagionato dalla volontà, attività finalisticamente rivolta alla realizzazione dell’evento tipico. Tali definizioni non sono però comprensive di tutti i possibili moduli di comportamento. Spesso si riferiscono unicamente ad una condotta intenzionalmente cagionata, ossia dolosa, ed estrinsecantesi in un’attività positiva del soggetto.

In altri termini, invece, la condotta può essere vista come comportamento socialmente rilevante che tende a non evitare l’evitabile, commettendo ossia un’omissione.

Mentre la condotta attiva e dolosa sono concetti naturalistici, la condotta omissiva e quella colposa sono concetti normativi. Tali concetti sono pensabili solo presupponendo una norma impositiva dell’agire o cautelare.

Diversi tipi di condotta

Condotta commissiva: indica un comportamento attivo, un’azione intesa come movimento del corpo idoneo ad offendere l’interesse protetto dalla norma. Se l’azione, per essere tipica, deve articolarsi attraverso determinate modalità, il reato si dice a forma vincolata. Se invece è sufficiente che l’azione sia idonea a cagionare l’evento tipico, il reato è a forma libera.

Condotta omissiva: indica un comportamento passivo di fronte ad una norma penale che ha funzione di comandare al soggetto di tenere una determinata condotta. Essa consiste nel non compiere l’azione, avendone il potere di farlo, che il soggetto ha il dovere di compiere. L’omissione, pertanto, non ha un riscontro naturalistico. Essa è configurabile unicamente  sul presupposto di una norma impositiva dell’agire ed ha, pertanto, ha un’essenza normativa.

Il nostro ordinamento ha previsto due forme di reato a condotta omissiva, quello omissivo proprio e quello improprio.