Le misure di prevenzione, alle quali viene generalmente attribuita natura amministrativa, sono dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi. La loro peculiarità è che esse vengono applicate a prescindere dalla commissione di un fatto previsto dalla legge come reato.
Distinzione con le misure di sicurezza
Per la loro applicazione “ante delictum” esse si distinguono dalle misure di sicurezza le quali, invece, sono applicabili ai soggetti pericolosi che abbiano già commesso un reato. Tuttavia, proprio a causa del fatto che possono essere applicate a prescindere dalla commissione di un reato, sussistono notevoli dubbi e contrasti sulla loro legittimità nell’ambito di uno Stato di diritto. Si ritiene, infatti, da più parti che tali misure, poiché comminate solo sulla base di indizi o sospetti di pericolosità, siano connotate da elementi di arbitrarietà e si risolvano, in ultima analisi, in pene del sospetto.
Normativa ed interventi legislativi
Esse furono introdotte con la l. n. 1453 del 1956 ma, in materia, gli interventi legislativi sono stati molteplici. La l. n. 575 del 1965 ha esteso le misure di prevenzione personali della sorveglianza speciale e dell’obbligo e divieto di soggiorno agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. La l. n. 152 del 1975 (c.d. legge Reale) ha esteso le predette misure ai soggetti ritenuti politicamente pericolosi. La L. n. 646 del 1982 (c.d. Rognoni-La Torre) ha introdotto, potenziando il sistema antimafia, le misure patrimoniali della confisca e del sequestro. Infine, la l. n. 327 del 1988 ha eliminato gli aspetti più discutibili e intollerabili delle tradizionali misure di sicurezza personali.
Applicazione
Ai sensi dell’art. 1 l. n. 1423 del 1956, così come modificato dalla l. n. 327 del 1988, le misure di prevenzione si applicano a tre categorie di individui:
a coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano abitualmente dediti a traffici delittuosi;
a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
a coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la società, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Misure di prevenzione personali
l’avviso orale;
il rimpatrio con foglio di via obbligatorio;
la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
il sequestro;
la confisca.